martedì 22 gennaio 2008

Primo passo

Molte notizie in Internet. Sinteticamente:
Requisiti per presentare la domanda - (Art.6 della Legge n. 184/83) l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (e fin qui ci siete), o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Dove - I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
(per ora hai letto abbastanza. Intanto io aspetto... Ma che documenti servono? Passa al passo successivo.)

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